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STATUTO CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE

Allegato A

N° di Rep 65569

N° di Racc 1374

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA ­SCOPO

Art. 1) E’ costituita in Trieste, un’associazione denominata “CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE”, con sede legale in via Ruggero Manna 28, 34134 Trieste (TS).

Art. 2) La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 3) Scopo dell’associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura teatrale attraverso rappresentazioni teatrali, proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, incontri, con tutto ciò che è manifestazione del mondo dello spettacolo ed attività similari. Non è ammessa l’iscrizione dell’associazione al registro dei partiti politici, associazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L’associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. L’associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali che siano in contrasto con le norme del presente statuto. L’associazione si avvale prevalentemente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari. Non è consentito il riparto di eventuali utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nemmeno in forma indiretta.

Art. 4) L’associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell’atto costitutivo e da quanti, avendo i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nel successivo articolo. L’associazione si ispira ai  principi costituzionali di democrazia ed uguaglianza, pertanto nello svolgimento delle attività dell’Associazione vengono rispettate la libertà e la dignità dei soci stessi.

SOCI

Art. 5) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dell’Associazione per il raggiungimento delle stesse escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e con il diritto di voto esteso a tutti i soci maggiorenni nell’assemblea sovrana.

Art. 6) I soci si distinguono in ordinari, onorari e fondatori. Per diventare socio ordinario bisogna fare domanda d’ammissione al consiglio direttivo, il che comporta l’accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo statuto. Il Consiglio Direttivo può deliberare le reiezione della domanda di ammissione. Soci onorari sono coloro che hanno particolari benemerenze nel settore delle attività teatrali cinematografiche e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari. Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari, salvo l’obbligo di fare domanda d’ammissione.

Art.7) Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali. Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea. I soci, finché dura l’associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell’art. 37 del C.C. Le cariche sociali sono elette durante l’Assemblea dei soci e non prevedono alcun compenso, pertanto non è prevista la divisione degli utili.

Art. 8) La qualifica di socio si perde per:

⁃recesso del socio

⁃espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, con diritto d’appello al Collegio dei Sindaci-Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione.

⁃Decadenza quando il socio non paga la quota annuale entro sei mesi dall’inizio dell’anno sociale.

Il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

PATRIMONIO

Art. 9) L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini

statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Le somme versate per la quota sociale e le quote annuali di adesione all’associazione, non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Il rendiconto economico­finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività eventualmente posta in essere accanto alla gestione istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico­finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 10) Gli organi dell’associazione sono:

⁃l’Assemblea dei soci

⁃il Consiglio Direttivo

⁃il Collegio dei Sindaci­-Probiviri (facoltativo)

Art. 11) L’assemblea alla quale partecipano tutti i soci come specificato nell’art. 7 e 9 viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. L’Assemblea discute e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo ad essa presentati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Sindaci­ Probiviri se eletto. Formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali; delibera sulle eventuali modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’associazione.

Art. 12) I soci sono convocati con lettera, mail o affissione in bacheca presso la sede sociale con un preavviso di almeno 8 giorni sulla data fissata per l’Assemblea.L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno. Approva le linee generali del progetto di attività per l’anno sociale; approva il bilancio consuntivo e preventivo del nuovo anno sociale; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l’anno sociale. L’Assemblea straordinaria presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è convocata: tutte le volte che il consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione deve avere luogo trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile. La delega è ammessa, ma nessuno può rappresentare più di tre soci. Le deliberazioni e i bilanci approvati verranno trascritti sul libro delle assemblee dei soci che sarà consultabile da tutti i soci, su richiesta al consiglio direttivo.

Art. 13) Il consiglio direttivo si compone di 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci dell’associazione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, un Vice­ presidente ed un Segretario che conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; fissa annualmente la quota sociale; delibera la decadenza e l’espulsione del socio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni e la rappresentanza sociale spettano al vice­presidente.

Art. 14) Il collegio dei Sindaci­Probiviri se eletto si compone di tre membri eletti dall’Assemblea e scelti fra i soci dell’associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il collegio esercita il controllo amministrativo e, in caso di accertate irregolarità, può convocare l’Assemblea. Il Collegio esercita inoltre, il controllo di legittimità circa l’osservanza del presente statuto e giudica; con decisione inappellabile, le controversie sorte in seno all’associazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15) L’anno sociale si inizia con il primo ottobre e si chiude il trenta settembre di ogni anno.

SCIOGLIMENTO

Art. 16) In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea procede alla nomina di un liquidatore. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, i beni che residuano, dopo l’esaurimento della liquidazione, dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Agenzia per le Onlus)e salvo diversa destinazione imposta dalla legge” Per tutto quanto non previsto non espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Trieste, 28 settembre 2015